Sez. 3, Sentenza n. 11988 del 28/10/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 209194 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Illegittimità della concessione - Controllo del giudice - Limiti.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di concessione edilizia illegittima, il controllo di legalità dell'atto amministrativo è determinato non soltanto dalla necessità di assicurare il sostanziale parametro di conformità tra opera e normativa, ma anche dal rilievo che, se questa verifica rientra nei doveri dell'interessato, del direttore dei lavori e dell'appaltatore, non può essere sottratta al giudice. Tale verifica, peraltro, è limitata al solo caso in cui l'illegittimità risulti in modo eclatante e sia tale da non sfuggire a un soggetto normalmente informato a livelli minimi di conoscenza normativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)