Sez. 3, Ordinanza n. 28952 del 11/11/2024 (Rv. 672891-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Elementi sintomatici di condotta anomala dell'investitore - Accertamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità della censura volta a contestare l'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente).
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)