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Sez. 3, Sentenza n. 19604 del 28/02/2017 Ud. (dep. 26/04/2017) Rv. 270142 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Prodotti alimentari confezionati all'estero - Importati da paesi dell'Unione - Non rispondenza del prodotto alla normativa sanitaria nazionale - Responsabilità dell'importatore - Sussistenza - Analisi svolte all'estero - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270142-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

L'obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei confronti dell'importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell'Unione Europea, e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 Legge 30 aprile 1962 n. 283. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato i ricorsi degli imputati, rilevando che la società importatrice avrebbe dovuto comunque eseguire in modo autonomo i controlli ed esami sui prodotti importati dalla Spagna, non potendo fare affidamento sulle analisi eseguite dalla società estera produttrice della merce).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)