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Sez. 3, Sentenza n. 45976 del 16/11/2005 Ud. (dep. 19/12/2005) Rv. 233066 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO | Esperto in psicologia infantile che abbia partecipato alle attività di ricognizione fotografica svolte dalla parte offesa del delitto di cui all'art. 609 quater, commi primo e ultimo, cod. pen. - Incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233066-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO

È incompatibile con l'ufficio di testimone (art. 197, lett. d, cod. proc. pen.) il consulente del P.M. chiamato, in qualità di esperto in psicologia infantile, ad esprimere la sua opinione sulla attendibilità della parte offesa minorenne del delitto di cui all'art. 609 quater, commi primo e ultimo, cod. pen. che partecipi ad attività di ricognizione fotografica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Cod. Pen. art. 609 quater com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)