Sez. L, Sentenza n. 4951 del 01/08/1986 (Rv. 447633 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DI RICORSO DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE IN CANCELLERIA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DI RICORSO DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE IN CANCELLERIA - NECESSITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, a differenza di quanto è eccezionalmente previsto, per l'appello, dall'art. 433 cod. proc. civ. e nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia stata iniziata prima della notificazione della sentenza, cioè sulla base della sola copia del dispositivo, il potere di ricorrere per Cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della decisione, presupponendo esso che questa sia depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento la sentenza può costituire oggetto di censure specifiche e motivate. (V 3060/83, mass n 427966; (V 210/83, mass n 425036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)