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Sez. L, Sentenza n. 3060 del 04/05/1983 (Rv. 427966 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DI RICORRERE PER CASSAZIONE DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE IN CANCELLERIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427966-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - CASSAZIONE - IN GENERE - POTERE DI RICORRERE PER CASSAZIONE DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE IN CANCELLERIA - NECESSITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, a differenza di quanto è eccezionalmente previsto per l'appello dall'art. 433 cod. proc. civ. (nell'ipotesi in cui l'esecuzione della sentenza di primo grado sia stata iniziata - prima della notificazione del provvedimento - sulla base della sola copia del dispositivo), il potere di ricorrere per Cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della decisione, presupponendo, invece, che questa sia depositata in cancelleria, completa nei suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento la sentenza può costituire oggetto di censure specifiche e motivate. (Conf 210/83, mass n 425036; (Conf 50/83, mass n 424841; (Conf 556/82, mass n 418271; (Conf 4464/81, mass n 415169; (Conf 2480/80, mass n 406213).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)