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Sez. 2, Ordinanza n. 18351 del 04/07/2024 (Rv. 671772-01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE | Condizione sospensiva - Termine stabilito per il verificarsi dell'evento - Mancato avveramento della condizione - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia del contratto - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671772-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE

Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando il termine entro cui esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi

inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine.

Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)