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Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 23/09/2004 (Rv. 577322 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE | Condizione sospensiva - Termine stabilito per il verificarsi dell'evento - Mancato avveramento della condizione - Configurabilità - Conseguenze - Inefficacia del contratto - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577322-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE

Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, indicando nel reciproco interesse il termine entro il quale esso possa utilmente avverarsi, il contratto deve considerarsi inefficace per il mancato avveramento della condizione dal momento in cui sia decorso inutilmente il suddetto termine. (Nella specie, l'efficacia della vendita era stata, nell'interesse del compratore, sospensivamente condizionata alla destinazione edificatoria dei terreni da parte del piano regolatore in corso di approvazione, sempreché questa fosse intervenuta entro il termine stabilito dalle parti nel reciproco interesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)