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Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 19/05/1967 (Rv. 327460 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - NEGAZIONE DEI FATTI DA PARTE DELL'INTERROGANDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327460-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - CONDIZIONI - NEGAZIONE DEI FATTI DA PARTE DELL'INTERROGANDO - IRRILEVANZA.*

L'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova diretto a provocare la confessione di colui al quale viene deferito ed e di regola ammissibile, se le dedotte circostanze non siano validamente contrastate da sicure risultanze gia esistenti in Atti, ne puo essere rifiutato per il solo fatto del diniego da parte dell'interrogando, nelle proprie difese, delle circostanze medesime, la cui verita ben potrebbe da lui essere confessata davanti al giudice, malgrado lo stesso precedente diniego.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)