Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 19/07/1975 (Rv. 376906 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - FUNZIONE DELL'INTERROGATORIO - DIFETTO DI PROVE VALIDAMENTE CONTRASTANTI - AMMISSIBILITA - DINIEGO DA PARTE DELL'INTERROGANDO, NELLE PROPRIE DIFESE, DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - FUNZIONE DELL'INTERROGATORIO - DIFETTO DI PROVE VALIDAMENTE CONTRASTANTI - AMMISSIBILITA - DINIEGO DA PARTE DELL'INTERROGANDO, NELLE PROPRIE DIFESE, DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE - IRRILEVANZA.*
L'interrogatorio formale costituisce un mezzo di prova diretto a provocare la confessione di colui al quale viene deferito ed e di regola ammissibile, se le dedotte circostanze non siano validamente contrastate da sicure risultanze gia esistenti in Atti; esso non puo essere rifiutato per il solo fatto del diniego da parte dell'interrogando, nelle proprie difese, delle circostanze medesime, la cui verita ben potrebbe da lui essere confessata davanti al giudice, malgrado il precedente diniego. (Conf 1079/67, mass n 327460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)