diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4494 del 21/04/1995 (Rv. 491964 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Adempimento dell'assicuratore oltre la scadenza di detto termine - Ritardo ingiustificato - Responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale per interessi di mora e maggior danno - Sussistenza - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491964-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione dei veicoli a motore e natanti il principio secondo cui l'assicuratore risponde oltre il massimale di polizza per interessi di mora e maggior danno ex art. 1224 cod. civ. ove ingiustificatamente ritardi l'adempimento della prestazione dopo la data di scadenza dello "spatium deliberandi" all'uopo assegnatogli, comporta che se il credito del danneggiato, comprensivo di interessi e rivalutazione, già superi alla suddetta data il limite del massimale, la obbligazione dell'assicuratore stesso va liquidata provvedendo alla così detta rivalutazione di quel massimale in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta con l'aggiunta degli interessi di mora, ferma restando sul massimale così rivalutato la debenza degli interessi legali sino al saldo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)