Sez. 3, Sentenza n. 2436 del 15/03/1994 (Rv. 485702 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Adempimento tardivo dell'assicuratore - Responsabilità conseguente per interessi di mora e maggior danno - Sussistenza - Credito del danneggiato già superiore al massimale alla scadenza del termine - Rivalutazione ed interessi - Calcolo - Criteri.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli a motore o natanti, il principio, secondo cui l'assicuratore risponde, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dei danni anche oltre il massimale di polizza, ove ingiustificatamente ritardi il pagamento della indennità dovuta dopo la data di scadenza dello "spatium deliberandi" all'uopo assegnatogli, comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora e della svalutazione monetaria relativi alla somma da lui originariamente dovuta nei limiti del massimale e non anche alla somma sin dall'origine eccedente tale limite, con la conseguenza che, se il credito del danneggiato, alla data in cui l'indennizzo avrebbe dovuto essere pagato, già superi il limite del massimale, gli interessi e la rivalutazione eventualmente dovuti, oltre tale limite, dall'assicuratore per effetto della sua accessoria e coordinata obbligazione di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel pagamento dell'indennizzo, debbono essere calcolati solo su questo indennizzo e non sulle ulteriori somme spettanti al danneggiato per il maggior danno subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)