Sez. L, Sentenza n. 3371 del 06/06/1985 (Rv. 441046 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - EMOLUMENTI CORRISPOSTI FORFETTARIAMENTE ED IN MANIERA CONTINUATIVA, AL LAVORATORE IN TRASFERTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FUNZIONE NON RETRIBUTIVA MA RISARCITORIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - EMOLUMENTI CORRISPOSTI FORFETTARIAMENTE ED IN MANIERA CONTINUATIVA, AL LAVORATORE IN TRASFERTA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FUNZIONE NON RETRIBUTIVA MA RISARCITORIA.*
Gli emolumenti corrisposti, ancorché forfettariamente ed in maniera continuativa, al lavoratore in trasferta - la quale ricorre nel caso di mutamento temporaneo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa disposto dall'imprenditore nell'Esercizio dei suoi poteri direttivi ed organizzativi - ove abbiano funzione non retributiva ma risarcitoria di spese effettuate nell'interesse del datore di lavoro, non sono computabili ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la computabilità, ai fini suddetti, dell'equivalente del canone di locazione e del costo di alcuni viaggi aerei). (V 4828/82, mass n 422823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)