Sez. L, Sentenza n. 2789 del 04/04/1990 (Rv. 466399 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI DIPENDENTI DEL C.T.P. DI NAPOLI, CON QUALIFICA DI USCIERE-CAPO, ALL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO ED ALLE COMPETENZE ACCESSORIE GODUTE DAI PARI GRADO DELL'ATAN.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI DIPENDENTI DEL C.T.P. DI NAPOLI, CON QUALIFICA DI USCIERE-CAPO, ALL'INDENNITÀ DI ALLOGGIO ED ALLE COMPETENZE ACCESSORIE GODUTE DAI PARI GRADO DELL'ATAN.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della contrattazione collettiva di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, giudicando in Sede di rinvio sulla controversia concernente la pretesa dei dipendenti del C.T.P. di Napoli, con qualifica di usciere-capo, all'indennità di alloggio ed alle competenze accessorie godute dai pari grado dell'atan, aveva ritenuto che l'accordo aziendale del 21 dicembre 1962, posto dai lavoratori a fondamento della pretesa equiparazione ai dipendenti dell'atan, avesse natura di mero accordo di massima e, come tale, non direttamente attributivo di diritti ai lavoratori interessati). (Conf 467/89, mass n 461580).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)