Sez. L, Sentenza n. 467 del 26/01/1989 (Rv. 461580 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per la mancata specificazione delle violazioni di canoni ermeneutici e dei vizi di motivazione addebitati alla sentenza di merito, il motivo di ricorso avverso l'interpretazione compiuta da tale sentenza, che aveva ritenuto assorbito, fino a concorrenza, nel trattamento di buonuscita, a norma del penultimo comma dell'art. 24 dell'accordo nazionale 23 luglio 1976, il cosiddetto rimborso dei contributi di cui all'art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 2980/86, mass n 445986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)