Sez. L, Sentenza n. 3645 del 15/06/1982 (Rv. 421614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ACCORDO INDIVIDUALE DETERMINANTE IL CRITERIO DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ PER UN CERTO PERIODO PRECEDENTE DI SERVIZIO SECONDO LE NORME COLLETTIVE APPLICABILI, CON RINVIO PER LA RELATIVA QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE AI CRITERI DI CALCOLO VIGENTI ALL'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - ACCORDO INDIVIDUALE DETERMINANTE IL CRITERIO DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ PER UN CERTO PERIODO PRECEDENTE DI SERVIZIO SECONDO LE NORME COLLETTIVE APPLICABILI, CON RINVIO PER LA RELATIVA QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE AI CRITERI DI CALCOLO VIGENTI ALL'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Alla stregua dei criteri della cosiddetta "liquidazione a scaglioni" per l'indennità di anzianità, non è affetto da vizi che lo rendano nullo o inesistente e non pone in essere alcuna rinunzia ad un diritto futuro ed indisponibile del lavoratore l'accordo individuale (nella specie, stipulato innanzi all'ufficio provinciale del lavoro dai dipendenti d'impresa assorbita da altra operante in diverso settore), con il quale viene determinato il criterio di computo dell'anzianità per un certo precedente periodo di servizio secondo le norme del contratto collettivo ad esso applicabile, rinviando soltanto la relativa quantificazione e liquidazione ai criteri di calcolo (per quella misura così fissata) del diverso contratto in vigore al termine del rapporto e cioè all'atto della liquidazione dell'indennità di anzianità. (V 103/79, mass n 396171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)