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Sez. L, Sentenza n. 154 del 05/01/1995 (Rv. 489567 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Diritto convenzionale al ricalcolo in conseguenza del mutato valore della contingenza - Norma contrattuale indicante nel 31 dicembre il termine finale del periodo di riferimento e prevedente il ricalcolo dall'1 gennaio successivo - Accertamento giudiziale di detto diritto con maturazione al 31 dicembre - Difetto di motivazione - Configurabilità - Fattispecie relativa all'art. 26 CCNL del 1979 per i dipendenti dell'ENEL.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489567-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ

È affetta da difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che (in relazione al succedersi di divergenti discipline contrattuali collettive) accerti l'intervenuta maturazione, alla data del 31 dicembre, del diritto al ricalcolo degli scatti (o aumenti) biennali di anzianità in conseguenza del mutato valore della contingenza, quando la norma contrattuale (nel caso di specie l'art. 23 del c.c.n.l. 29 maggio 1973, confermato sul punto dal c.c.n.l. di categoria del 7 giugno 1976) indichi nel 31 dicembre il termine finale del periodo di riferimento quanto alla variazione della contingenza e, invece, preveda espressamente che il ricalcolo degli scatti debba avere applicazione dall'1 gennaio successivo. (La S.C. ha rilevato anche che, nella specie, il giudice di merito, nel ritenere maturato per i dipendenti dell'ENEL il diritto al ricalcolo degli scatti di anzianità in relazione alla variazione della contingenza verificatesi nel 1978, era incorso in un ulteriore vizio di motivazione, per aver trascurato di valutare l'art. 26 del c.c.n.l. 1 agosto 1979 per la suindicata categoria nella sua integrità, tenendo conto, quindi, anche della norma transitoria statuente per il personale cessato dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e la data di stipulazione del contratto l'inapplicabilità della disposizione del c.c.n.l. del 1976 relativa al ricalcolo degli scatti, la quale presupponeva per il personale ancora in servizio l'indubbia applicabilità a far data dall'1 gennaio 1979 della nuova normativa soppressiva del ricalcolo).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/05/1973 num. 23, Contr. Coll. 07/07/1976, Contr. Coll. 01/08/1979 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)