Sez. 4, Sentenza n. 31452 del 02/07/2002 Ud. (dep. 20/09/2002) Rv. 222309 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Attività del medico - Inosservanza delle "leges artis" - Imperizia - Sussistenza - Irrilevanza del grado della colpa se non ai fini della determinazione della pena.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE
In tema di accertamento della colpa, il medico è tenuto ad osservare le "leges artis" universalmente riconosciute anche quando compie un'attività definita come rischiosa, configurandosi altrimenti una colpevole imperizia, rispetto alla quale l'ordinamento penale distingue tra i vari gradi di colpa solo ai fini della determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)