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Sez. 4, Sentenza n. 57 del 30/10/1998 Ud. (dep. 05/01/1999) Rv. 212600 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale medica - Errore di diagnosi - Scusabilità dell'errore e insussistenza della colpa - Accertamento da compiersi con riferimento al grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione al quale l'errore si verifica - Fattispecie: di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi da parte del medico.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212600-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

Quando si deve valutare non già l'imprudenza o negligenza del medico, bensì l'errore di diagnosi, quel che decide della scusabilità dell'errore, e quindi della sussistenza della colpa, è il grado di difficoltà tecnico scientifico in relazione al quale l'errore si verifica. Con la conseguenza che solo la mancata percezione di un quadro clinico la cui gravità sia agevolmente riconoscibile può essere attribuita a colpevole imperizia.(Principio affermato con riferimento alla responsabilità civile di un medico assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dall'imputazione di lesioni colpose gravissime conseguenti ad un errore di diagnosi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)