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Sez. 2, Sentenza n. 2268 del 22/08/1966 (Rv. 324421 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - CURE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN VIA AMBULATORIA - ASSEGNO GIORNALIERO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RICOVERO IN OSPEDALE - ASSEGNO PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324421-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - CURE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI IN VIA AMBULATORIA - ASSEGNO GIORNALIERO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RICOVERO IN OSPEDALE - ASSEGNO PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*

L'art.9, secondo e terzo comma della legge 12 aprile 1943, n.455, sull'estensione dell'assistenza obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi (ora, art.148 del T.U. N.1124 del 1965), dispone che, qualora l'assicurato sia obbligato ad astenersi dal lavoro per sottoporsi, in via ambulatoria, a cure o ad accertamenti diagnostici, l' i. N. A. I. L. deve corrispondergli un assegno giornaliero pari all'indennita di infortunio per inabilita temporanea assoluta di cui all'art.23 del R.d.l. n.1765 del 1935 (art.68 del cit. T.U.). Ove, poi, l'assicurato sia, per i suddetti motivi, ricoverato in un istituto di cura, avra diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennita prevista nell'art.34 del cennato R.d.l. del 1935 (art.72 del T.U.). A mente del secondo comma dell'art.9, nel caso di sottoposizione a cure o ad accertamenti diagnostici in via ambulatoria, l'assicurato ha diritto all'assegno previdenziale tutte le volte in cui, essendo ancora abile, venga impedito dal dedicarsi ad un lavoro dalle cure o dagli accertamenti suddetti, indipendentemente dall'effettivo svolgimento, nel periodo di questi, di una concreta attivita lavorativa, che egli sia costretto ad interrompere. La locuzione astenersi di cui al comma citato, fa, invero, riferimento ad un lavoro anche soltanto potenziale dell'assicurato. Ne ha alcuna Rilevanza in contrario che, ai sensi dell'art.68 del cit. T.U., l'assegno va calcolato in base alla retribuzione giornaliera percepita dall'assicurato, la quale difetta nel caso di disoccupazione, in quanto la detta norma rinvia agli artt.116 e 120 del T.U., da cui si deduce che la retribuzione, da considerarsi ai fini dell'assegno, non e necessariamente quella percepita in senso effettivo al momento del ricovero, delle cure o degli accertamenti diagnostici, ma puo determinarsi con riguardo anche a periodi anteriori o a retribuzioni convenzionali. Peraltro, nel caso di disoccupazione involontaria, il pagamento del suddetto assegno esclude la corresponsione della relativa indennita, ai sensi dell'art.32 d.l.P.R. n.818 del 1957. Infine, nell'ipotesi di ricovero in un istituto di cura, il diritto all'assegno deriva all'assicurato dal semplice fatto di tale ricovero, senza alcun riferimento alla circostanza che egli sia o meno occupato in un lavoro. Nel caso che l'assicurato sia in servizio al momento del ricovero, non dovra essergli corrisposta, oltre all'assegno, anche la retribuzionè mentre, ove egli sia disoccupato e non abbia a proprio carico familiari per i quali gli spettino maggiorazioni, non avra diritto all'indennita di disoccupazione involontaria.*

Riferimenti normativi: Legge 12/04/1943 num. 455 art. 9, Legge 27/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 34, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 68, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 72, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 148, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 120, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)