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Sez. L, Sentenza n. 134 del 11/01/1986 (Rv. 443784 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RICOVERO DEL LAVORATORE IN CASA DI CURA E SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - RIDUZIONE DELLA INDENNITÀ DI MALATTIA AI 2/5 DELLA MISURA NORMALE - ART. 30 C.C.N.L. 3 GENNAIO 1939 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443784-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RICOVERO DEL LAVORATORE IN CASA DI CURA E SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - RIDUZIONE DELLA INDENNITÀ DI MALATTIA AI 2/5 DELLA MISURA NORMALE - ART. 30 C.C.N.L. 3 GENNAIO 1939 - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il principio posto dall'art. 20 del CCNL 3 gennaio 1939 - secondo cui se in conseguenza della malattia il lavoratore assicurato viene ricoverato in una casa di cura (sia privata che pubblica) a spese dell'ente mutualistico, l'indennità di malattia viene ridotta durante il periodo di ricovero a 2/5 della misura normale - è tuttora vigente non potendo ritenersi abrogato per incompatibilità dalla legge n. 386 del 1974, che ha trasferito dagli enti mutualistici alle regioni l'assistenza ospedaliera giacché permane la ratio (perfettamente compatibile con l'art. 38 cost.) di attribuire un trattamento economico ridotto al lavoratore che non sopporti le spese di mantenimento durante il periodo di ricovero rispetto al lavoratore, ammalato ma non ricoverato, il quale deve comunque far fronte a tali spese. (V 3966/77, mass n 387661; (V 2268/66, mass n 324421).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 20, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)