Sez. 2, Sentenza n. 13752 del 09/12/1999 (Rv. 531944 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Onere probatorio delle parti - Sussistenza - Collaborazione fra il giudice e le parti - Limiti.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Anche nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace, ex art. 113 secondo comma cod. proc. civ., sussiste l'onere delle parti di suffragare le rispettive difese con idonei mezzi di prova, dovendosi ritenere espressamente vietato al giudice di suggerire o richiedere alle parti l'integrazione delle prove, ciò che finirebbe per derogare al principio della ritualità del contraddittorio al di là del limite in cui tale deroga è consentita dalla concorrente esigenza di collaborazione tra il giudice e le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)