Sez. 1, Sentenza n. 8397 del 24/08/1998 (Rv. 518323 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Onere probatorio della parte istante - Presunta esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., che stabilisce, "ratione valoris", la regola della pronuncia secondo equità, anche a seguito della novellazione che ha escluso il vincolo per il giudice dei "principi regolatori della materia", impone pur sempre il rispetto delle norme della Costituzione e delle regole di diritto, obbligandolo, comunque, ad individuare quelle applicabili alla fattispecie, dalle quali peraltro, può, con chiara ed intelligibile motivazione, discostarsi. Tuttavia, l'attenuazione della rigida applicazione delle regole di diritto non potrebbe spingersi, senza porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. sino ad escludere l'onere probatorio a carico della parte istante. Tale attenuazione opera, invece, solo nel senso di ridurre, anche sensibilmente, il grado di persuasività degli elementi addotti necessari per l'accoglimento della domanda. Siffatta interpretazione, sicuramente aderente alla lettura ed alla "ratio della novella", è manifestamente rispettosa dei principi costituzionali sopra invocati (nel caso di specie, concernente l'istanza di un consorzio diretta ad ottenere le quote dei contributi dovuti da un consorziato, è stato ritenuto che la prova del "quantum" complessivamente vantato potesse essere attinta anche sulla sola relazione contabile predisposta dal liquidatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)