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Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 23/07/1966 (Rv. 323969 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323969-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di investimento di persone, una volta accertato dal giudice del merito, con incensurabile apprezzamento di fatto, che la presenza sulla carreggiata del pedone in fase di attraversamento fosse visibile non puo muoversi censura alla pronuncia che abbia ravvisato la colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo nel fatto che egli fosse venuto meno al dovere di prevedere qualche eventuale incertezza del pedone ed avesse tenuto una velocita tale da non consentirgli di conservare la padronanza del veicolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)