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Sez. 1, Sentenza n. 10422 del 12/09/1992 (Rv. 478695 - 01)

Procedimento civile - Comunicazioni - In genere | Forme diverse da quelle ex art. 136 cod. proc. civ. - Validità - Condizioni - Sottoscrizione e data, apposte dal destinatario in calce o a margine del provvedimento mostratogli dal cancelliere - Validità.
Stato
decisa il 1992-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478695-01

Procedimento civile - Comunicazioni - In genere

La comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso dalle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia la certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza. Pertanto, deve ritenersi avvenuta la comunicazione in presenza dell'attività del cancelliere, consistita nel mostrare al destinatario l'originale del provvedimento, e dell'attività dell'interessato che vi abbia apposto, in calce o a margine, la propria sottoscrizione - -accompagnata o meno dalla espressione "per presa visione"- e la data.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)