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Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 (Rv. 594169 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Procedimento civile - Comunicazioni - In genere - Forme diverse da quelle ex art. 136 cod. proc. civ. - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594169-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

La comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso dalle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza, certezza che può aversi soltanto con la sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)