Sez. 3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 (Rv. 594169 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Procedimento civile - Comunicazioni - In genere - Forme diverse da quelle ex art. 136 cod. proc. civ. - Validità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
La comunicazione di un provvedimento del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso dalle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia certezza che il provvedimento sia stato portato a conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza, certezza che può aversi soltanto con la sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)