Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32249 del 10/12/2019 (Rv. 656095 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Controversie in tema di protezione internazionale - Contegno processuale delle parti pubbliche - Rilevanza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Nelle controversie in tema di protezione internazionale dal contegno omissivo serbato dalle parti pubbliche (nella specie il mancato deposito della documentazione relativa alla fase amministrativa insieme alla traduzione dei documenti prodotti dal ricorrente, la mancata costituzione nel giudizio dell'amministrazione ed il mancato intervento del Pubblico Ministero) non possono trarsi argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., assumendo rilevanza soltanto una condotta processuale qualificata, che sia di per sè idonea a rafforzare il convincimento del giudice già raggiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)