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Sez. L, Sentenza n. 1416 del 12/03/1981 (Rv. 412058 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE -SPETTANZA ALLA PARTE DEDUCENTE I FATTI POSTI A BASE DELLA DOMANDA O DELLA ECCEZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412058-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE -SPETTANZA ALLA PARTE DEDUCENTE I FATTI POSTI A BASE DELLA DOMANDA O DELLA ECCEZIONE - LIMITI.*

Il principio secondo cui l'Onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a base della domanda o della eccezione non opera, ai fini della decisione della causa, quando il giudice puo fondare il convincimento della verita dei fatti stessi dagli elementi probatori gia acquisiti al processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)