Sez. L, Sentenza n. 2699 del 03/05/1984 (Rv. 434742 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Il principio secondo cui il giudice del merito può utilizzare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli elementi probatori comunque acquisiti al processo, e da qualunque parte forniti, è operante anche nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, ancorché, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, l'Onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento gravi sul datore di lavoro. (V 1416/81, mass n 412058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)