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Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 12/09/1984 (Rv. 436701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - FATTISPECIE - CONTEMPORANEA PENDENZA DELLA STESSA CAUSA INNANZI A DIVERSI MAGISTRATI, MONOCRATICI O COLLEGIALI, APPARTENENTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE, EX ARTT. 273 E 274 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436701-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - FATTISPECIE - CONTEMPORANEA PENDENZA DELLA STESSA CAUSA INNANZI A DIVERSI MAGISTRATI, MONOCRATICI O COLLEGIALI, APPARTENENTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI LITISPENDENZA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE, EX ARTT. 273 E 274 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Poiché il concetto di giudice, sia ai fini della Competenza che della litispendenza, si identifica nell'ufficio giudiziario che costituisce un'unità organica, cui è attribuita una porzione di giurisdizione (Competenza), la contemporanea pendenza innanzi a diversi magistrati, monocratici o collegiali, appartenente alla stessa unità, della stessa causa, non dà luogo ad una questione di litispendenza, da risolversi con il ricorso a meccanismi processuali predisposti per prevenire o dirimere contrasti fra più organi giudicanti o per rimuovere pronunce erronee capaci di passare in giudicato, ma costituisce una diversa anomalia da eliminare con i provvedimenti di riunione previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., i quali hanno natura ordinatoria, e come tali non sono suscettibili di impugnazione innanzi ad altri uffici giudiziari. (V 5855/82, mass n 423598; (V 3132/82, mass n 406915; (V 2394/80, mass n 406103).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)