Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 24/05/1988 Cc. (dep. 05/07/1988) Rv. 178792 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - RAGIONI DI SALUTE - OPZIONE TRA LE DUE MISURE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - RAGIONI DI SALUTE - OPZIONE TRA LE DUE MISURE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In caso di richiesta di libertà provvisoria o di arresti domiciliari per motivi di salute, il giudice del merito, qualora sussista un'obiettiva impossibilità di prestazione delle cure mediche necessarie nello stato di detenzione, è tenuto alla concessione della libertà provvisoria, mentre può scegliere tra la prestazione di idonee cure nell'ambito delle strutture carcerarie o l'applicazione degli arresti domiciliari, qualora vi sia compatibilità tra il persistere dello stato detentivo e la salvaguardia del diritto alla salute. (V mass n 175455; (V mass n 174926; (V mass n 168568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)