Sez. 2, Sentenza n. 5457 del 07/06/1990 (Rv. 467581 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIVERSITÀ FRA SOGGETTO DELL'AFFARE E SOGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIVERSITÀ FRA SOGGETTO DELL'AFFARE E SOGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il diritto del mediatore alla provvigione, ex art. 1755 cod. civ., deve essere riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare e non già in relazione alla conclusione del relativo negozio giuridico tra le stesse parti, cosicché il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti dell'affare sostituiscano altri a sè stesse nella stipulazione del contratto. (Conf 4734/87, mass n 453375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)