Sez. 2, Sentenza n. 4734 del 27/05/1987 (Rv. 453375 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIVERSITÀ FRA SOGGETTO DELL'AFFARE E SOGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIVERSITÀ FRA SOGGETTO DELL'AFFARE E SOGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il diritto del mediatore alla provvigione va riconosciuto in relazione alla conclusione dell'affare, e non già in relazione alla stipulazione del relativo negozio giuridico fra le parti stesse. Pertanto il mediatore ha diritto alla provvigione anche se le parti dell'affare sostituiscano altri a se stesse nella stipulazione del contratto. (nella specie, con riguardo all'affare per cui era stata svolta attività di mediazione, l'amministratore di una società a responsabilità limitata, aveva condotto le trattative senza fare presente tale sua qualità ed aveva sostituito la società a se stesso solo al momento della stipulazione del contratto). (Conf 1767/56, mass n 881339).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)