Sez. L, Sentenza n. 1882 del 18/03/1986 (Rv. 445161 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PROVA TESTIMONIALE DEDOTTA DALLE PARTI - AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO - SUCCESSIVA AMMISSIONE D'UFFICIO DI TESTIMONI INDICATI TARDIVAMENTE SULLE MEDESIME CIRCOSTANZE - DIVIETO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI - PROVA TESTIMONIALE DEDOTTA DALLE PARTI - AMMISSIONE ED ESPLETAMENTO - SUCCESSIVA AMMISSIONE D'UFFICIO DI TESTIMONI INDICATI TARDIVAMENTE SULLE MEDESIME CIRCOSTANZE - DIVIETO - LIMITI.*
Anche nel rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ., devono essere rispettate le regole dettate in materia di istruzione probatoria dall'art. 420 e dalle Disposizioni, in quanto applicabili, del libro secondo dello stesso codice; sicché, ammessa ed espletata una prova testimoniale dedotta dalle parti con rituale indicazione dei testi, non è consentito al giudice del lavoro, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 257 cod. proc. civ., disporre successivamente, neppure d'ufficio, l'ammissione di testimoni indicati tardivamente da una delle parti per essere sentiti sulle circostanze che avevano formato oggetto della prova già espletata. (V 4896/81, mass n 415354; (Conf 5897/81, mass n 416651; (Conf 4765/79, mass n 401354).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)