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Sez. L, Sentenza n. 4765 del 15/09/1979 (Rv. 401354 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DI TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SULLE CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DI PROVA GIA ESPLETATA - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401354-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DI TESTIMONI TARDIVAMENTE INDICATI SULLE CIRCOSTANZE COSTITUENTI OGGETTO DI PROVA GIA ESPLETATA - DIVIETO - LIMITI.*

Anche nel rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori d'ufficio conferiti al giudice dall'art 421 cod proc civ, devono essere rispettate le regole dettate in materia di istruzione probatoria dall'art 420 e dalle Disposizioni, in quanto applicabili, del libro secondo dello stesso codice. Sicche, ammessa ed espletata una prova testimoniale dedotta dalle parti con rituale indicazione dei testi, non e consentito al giudice del lavoro, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 257 cod proc civ, disporre successivamente, neppure d'ufficio, l'ammissione di testimoni indicati tardivamente da una delle parti per essere sentiti sulle circostanze che avevano formato oggetto della prova gia espletata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)