Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 27/04/1964 (Rv. 301416 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La contumacia del convenuto, non soltanto non importa ammissione della domanda attrice, ma altresi, come il silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volonta favorevole alla pretesa o ad una qualsiasi istanza dell'attore, lasciando fermo ed inalterato, invece, il substrato di contrapposizione e di contestazione alle deduzioni attrici sul quale si articola il contraddittorio. (Cfr. 1769-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)