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Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 27/04/1964 (Rv. 301416 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301416-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - EFFETTI - RICONOSCIMENTO DELLA DOMANDA DELL'ATTORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La contumacia del convenuto, non soltanto non importa ammissione della domanda attrice, ma altresi, come il silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volonta favorevole alla pretesa o ad una qualsiasi istanza dell'attore, lasciando fermo ed inalterato, invece, il substrato di contrapposizione e di contestazione alle deduzioni attrici sul quale si articola il contraddittorio. (Cfr. 1769-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)