Sez. 3, Sentenza n. 3056 del 17/05/1982 (Rv. 420985 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - VALORE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - VALORE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*
La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dello attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. (V 1313/68, mass n 332895; (Conf 1010/64, mass n 301416).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)