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Sez. 2, Sentenza n. 2138 del 21/07/1973 (Rv. 365348 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI, SED IURE FECI) - OPINIONE DI AVER AGITO IN ATTUAZIONE DI UN DIRITTO PROPRIO OD ALTRUI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365348-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI, SED IURE FECI) - OPINIONE DI AVER AGITO IN ATTUAZIONE DI UN DIRITTO PROPRIO OD ALTRUI - IRRILEVANZA.*

L'animus spoliandi consiste nella consapevolezza dello spogliatore - sia questo autore materiale o morale dello spoglio - di agire contro la volonta del possessore o del detentore onde privarlo del potere di fatto sulla cosa; ed e, quindi, del tutto irrilevante la soggettiva opinione di chi adduca di avere immutato tale effettiva situazione in attuazione di un diritto proprio od altrui, in quanto le azioni possessorie tutelano lo jus possessionis, anche se in contrasto con un preteso ius possidendi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)