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Sez. U - , Ordinanza n. 4512 del 11/02/2022 (Rv. 663848 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Comune facente parte di un Consorzio - Obbligo di contribuire alle spese consortili - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Atto presupposto adottato da funzionario di fatto - Irrilevanza - Condizioni. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663848-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese consortili, ovvero la determinazione della loro entità, afferendo la questione non al cattivo uso di un potere pubblicistico, ma al diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge, e ciò anche nel caso in cui l'atto presupposto sia stato adottato in assoluta carenza di potere, atteso che l'esigenza di tutela del legittimo affidamento del privato consente, in via eccezionale, la salvezza degli atti compiuti dal funzionario di fatto, limitatamente agli effetti favorevoli invocati dal privato e non quando, dalla validità dell'atto, derivi ad esso un danno.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)