diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 26972 del 22/12/2009 (Rv. 610744 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comune facente parte di un Consorzio - Obbligo del Comune di contribuire alle perdite del Consorzio - Pagamento delle somme relative al periodo successivo all'apertura della fase di liquidazione del Consorzio - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610744-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal Consorzio ovvero concernente la determinazione dell'entità del contributo, con riferimento alle somme dovute per il periodo successivo all'apertura della fase di liquidazione del Consorzio medesimo, atteso che la questione, non essendo riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal Consorzio e non rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 25, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)