diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1182 del 12/02/1985 (Rv. 439301 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - QUALIFICHE - CAPO OPERAIO DI SECONDA CLASSE - ATTIVITÀ CON COMANDO DI UOMINI - ATTRIBUZIONE DEL SESTO LIVELLO CON QUALIFICA DI CAPO OPERAIO.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439301-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - QUALIFICHE - CAPO OPERAIO DI SECONDA CLASSE - ATTIVITÀ CON COMANDO DI UOMINI - ATTRIBUZIONE DEL SESTO LIVELLO CON QUALIFICA DI CAPO OPERAIO.*

Nell'ambito delle qualifiche del personale delle aziende autoferrotramviarie, alla stregua dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 che impone all'azienda di far riferimento alle qualifiche in atto nell'azienda alla data di entrata in vigore della legge stessa, il lavoratore che aveva la qualifica di capo operaio di seconda classe in base alla legge 6 agosto 1954 n. 858 e che esplicava attività con comando d'uomini, ha diritto all'attribuzione del sesto livello con la qualifica di capo operaio, come previsto dalla tabella (nella nota 24 bis) allegata alla legge n. 30 del 1978, nel settimo livello restando inquadrati soltanto agenti senza comando d'uomini. (V 2454/83, mass n 427318; (V 5901/79, mass n 402577; (Conf 6363/83, mass n 431086, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)