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Sez. L, Sentenza n. 7057 del 24/03/2010 (Rv. 612132 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione ad opera della parte vittoriosa al solo fine di ottenere la modifica della motivazione della sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612132-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)