Sez. 3, Sentenza n. 6631 del 24/03/2006 (Rv. 588314 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione ad opera della parte vittoriosa al solo scopo di ottenere il mutamento della motivazione della sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, la richiesta, invece dell'annullamento, pure se parziale, della sentenza impugnata, di modifica della sua motivazione non è consentito, quanto meno sotto il profilo della sussistenza di un interesse dell'impugnante a ricorrere avverso una decisione che l'ha visto totalmente vittorioso. (La S.C. ha, nella specie, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da un consorzio di bonifica avverso la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dei canoni di affitto del manufatto canale di carico di un mulino avanzata dai proprietari nei confronti di esso consorzio affittuario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)