Sez. 3, Sentenza n. 129 del 18/01/1985 (Rv. 438322 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA LEGGE SUI CONTRATTI AGRARI, N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE IN CORSO - NOZIONE - MOMENTO RILEVANTE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA LEGGE, DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA LEGGE SUI CONTRATTI AGRARI, N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE IN CORSO - NOZIONE - MOMENTO RILEVANTE - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA LEGGE, DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA - ESCLUSIONE.*
Per le controversie agrarie, soggette al rito del lavoro, ai fini del limite di operatività della legge 3 maggio 1982 n. 203, previsto dall'art. 53 della stessa in relazione alle controversie in corso, deve farsi riferimento alla data della lettura del dispositivo della sentenza in udienza a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., avendo la motivazione la funzione di completare la sentenza stessa ai soli fini della decorrenza del termine della impugnazione, con la conseguenza che la normativa della detta legge del 1982 non è applicabile qualora, al momento della sua entrata in vigore, sia stata già adottata la statuizione con la lettura del dispositivo, a nulla rilevando che la motivazione sia depositata in data successiva.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)