Sez. 3, Sentenza n. 4555 del 26/08/1985 (Rv. 442012 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - ESCLUSIONE DELLA APPLICABILITÀ AI RAPPORTI IN CORSO - CONTROVERSIE GIÀ DECISE CON SENTENZA ESECUTIVA - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - ESCLUSIONE DELLA APPLICABILITÀ AI RAPPORTI IN CORSO - CONTROVERSIE GIÀ DECISE CON SENTENZA ESECUTIVA - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - SUFFICIENZA.*
Al fine dell'applicabilità dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari, che esclude l'operatività della nuova disciplina introdotta dalla legge stessa nelle cause che, al momento della sua entrata in vigore, siano già decise con sentenza esecutiva (quale quella d'appello), è sufficiente che, a tale epoca, la sentenza risulti già pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza, in base al rito del lavoro applicabile anche alle controversie agrarie (artt. 409 e 429 cod. proc. civ.), a nulla rilevando il deposito della sentenza stessa successivamente alla legge suindicata. (V 0129/85, mass n 438322; (V 3600/84, mass n 435594; (V 1744/84, mass n 433808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)