Sez. L, Sentenza n. 3690 del 09/04/1998 (Rv. 514417 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Controversie di lavoro - Procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali - Opposizione - Rito del lavoro - Applicabilità - Impugnazioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di procedimento di ingiunzione per i crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali (nella specie da rapporto di agenzia) le norme sul processo del lavoro, pur non applicandosi nella prima fase di cognizione sommaria, si applicano alla successiva fase di opposizione sicché è tardivo il ricorso per cassazione notificato oltre l'anno dal deposito della sentenza, non trovando applicazione la disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)