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Sez. L, Sentenza n. 3690 del 09/04/1998 (Rv. 514417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Controversie di lavoro - Procedimento di ingiunzione per crediti di lavoro o previdenziali - Opposizione - Rito del lavoro - Applicabilità - Impugnazioni.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In tema di procedimento di ingiunzione per i crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali (nella specie da rapporto di agenzia) le norme sul processo del lavoro, pur non applicandosi nella prima fase di cognizione sommaria, si applicano alla successiva fase di opposizione sicché è tardivo il ricorso per cassazione notificato oltre l'anno dal deposito della sentenza, non trovando applicazione la disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)