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Sez. L, Sentenza n. 8513 del 26/09/1996 (Rv. 499778 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Mancanza di previsione della decorrenza dalla comunicazione della sentenza e di sospensione feriale nelle cause di lavoro - Eccezione di illegittimità costituzionale ex artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499778-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine annuale di impugnazione delle sentenze dalla data di deposito delle stesse invece che da quella della loro notificazione o comunicazione, e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui comportano, nelle controversie di lavoro, la sottrazione del termine lungo di impugnazione alla sospensione nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)