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Sez. 1, Ordinanza n. 1970 del 03/10/1977 Cc. (dep. 27/10/1977) Rv. 137227 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA -IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATA DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE DEL PM - DEDUZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA PER L'ESISTENZA DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DECLARATORIA DI NULLITA DELLA SENTENZA E PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137227-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA -IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATA DAL PRETORE - IMPUGNAZIONE DEL PM - DEDUZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA PER L'ESISTENZA DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ISTRUTTORE - DECLARATORIA DI NULLITA DELLA SENTENZA E PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA - FATTISPECIE.*

L'appello istruttorio non subisce limite di indagine consentendo una rivalutazione integrale della situazione processuale e, quindi, la possibilita di contestare circostanze e nuovi reati. Inoltre, per la espressa previsione di cui all'art 6 DPR 25 ottobre 1955 n 932, se il giudice di appello rilevi la nullita della sentenza istruttoria, conseguente ad una delle nullita indicate nell'art 185 cod proc pen, procede direttamente a norma dell'art 189 dello stesso codice. Analogamente e a dirsi quando la sentenza istruttoria e colpita da nullita assoluta per l'incompetenza per materia del giudice che l'ha pronunciata. (nella specie, il giudice istruttore aveva, per contro, ritenuto di non poter rilevare in Sede di appello l'esistenza della circostanza aggravante che determinava l'incompetenza ratione materiae del pretore, e di conseguenza aveva restituito gli Atti per Competenza allo stesso pretore. La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato invece che il giudice istruttore, rilevata e dichiarata la nullita della sentenza istruttoria e indicati, a norma dell'art 189 cod proc pen, gli Atti anteriori ai quali eventualmente la nullita si comunicava, avrebbe dovuto dar corso all'istruttoria e concludere per il proscioglimento o per il rinvio a giudizio dinanzi al competente tribunale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., DPR 25/10/1955 num. 932 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)