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Sez. 5, Sentenza n. 34815 del 15/06/2001 Ud. (dep. 26/09/2001) Rv. 220223 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Domanda di sanatoria edilizia - Dichiarazioni del richiedente - Possibilità che integrino il delitto di cui all'art. 483 cod.pen. - Sussistenza - Natura giuridica di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220223-01

EDILIZIA - IN GENERE

La falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall'art. 483 cod.pen. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico); ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l'atto finale del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)