Sez. 1, Sentenza n. 127 del 17/01/1974 (Rv. 367696 - 01)
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DOMANDA DI NULLITA - TRASCRIZIONE SUCCESSIVA AL FALLIMENTO DEL CONIUGE DONATARIO - INOPPONIBILITA AI CREDITORI DEL FALLITO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE IN CONSEGUENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI.*
DONAZIONE - CAPACITA - DONAZIONE TRA CONIUGI (DIVIETO) - DOMANDA DI NULLITA - TRASCRIZIONE SUCCESSIVA AL FALLIMENTO DEL CONIUGE DONATARIO - INOPPONIBILITA AI CREDITORI DEL FALLITO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE IN CONSEGUENZA DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 781 COD CIV - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 781 cod civ, la questione dell'opponibilita ai creditori del coniuge fallito della domanda di nullita della donazione indiretta del marito alla moglie ex art 45 legge fallimentare diviene priva di Rilevanza e pertinenza in tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che rispetto ad essi non si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 com. 6, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)